Art. 17.
(Sanzioni).

      1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 10.000.
      2. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.